Art. 8

In vigore dal 1 mar 1986
Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dal seguente: "1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".
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