Art. 6

In vigore dal 1 mar 1986
Il secondo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 572 è sostituito dal seguente: "La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari".
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