Art. 5

In vigore dal 1 mar 1986
Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unità tecnica, il numero di omologazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39#art-5

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