Art. 3

In vigore dal 1 mar 1986
Qualora l'unità tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione. La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unità tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore. In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all' della legge 8 agosto 1977, n. 572, è verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.
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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39#art-3

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