Art. 1
In vigore dal 1 mar 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unità tecnica, così come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-02-17;39#art-1