Art. 2
In vigore dal 1 mar 1986
Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unità sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unità tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell' della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unità tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o più decreti in conformità a quanto disposto dall' della medesima legge, così come modificato dall' della presente legge.
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