Consiglio
Art. 6
In vigore dal 23 feb 1986
Nell'ambito dei suoi programmi a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati, la Comunità prende tutte le possibili misure per intensificare il suo appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall'India mediante trasferimenti diretti agevolati, nonché fonti istituzionali od altre fonti finanziarie, in conformità con le norme e le politiche di siffatte istituzioni.
Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-6