Consiglio
Art. 11
In vigore dal 23 feb 1986
La commissione mista è composta da rappresentanti di entrambe le parti all'opportuno alto livello. La commissione mista si riunisce ogniqualvolta ciò sia necessario ed almeno una volta all'anno alla data e nel luogo convenuti; periodicamente essa esamina il funzionamento del presente accordo e fissa gli orientamenti per iniziative future. La commissione mista si riunisce alternativamente a Bruxelles ed a Nuova Delhi.
Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo su richiesta di una delle parti contraenti. Se necessario, la commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno coadiuvarla nell'esecuzione dei suoi compiti.
I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmettono le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità affinché queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile. Qualora la commissione mista non fosse in grado di formulare una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti, essa presenta il parere delle due parti alle rispettive autorità allo scopo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.
La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-11