Consiglio
Art. 10
In vigore dal 23 feb 1986
Le parti contraenti concordano di istituire una commissione mista il cui compito è di provvedere al buon funzionamento del presente accordo, di elaborare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi, di discutere e seguire, alla luce dei suoi principi ed obiettivi, tutti gli eventuali problemi inerenti alla sua attuazione.
La commissione mista ha il compito di procedere all'esame delle difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti e di raccomandare soluzioni pratiche che possono essere stabilite da dette parti; nel formulare tali raccomandazioni, la commissione mista tiene nella debita considerazione i piani di sviluppo dell'India e l'evoluzione delle politiche in campo economico, industriale, sociale, ambientale e scientifico di entrambe le parti, nonché del rispettivo livello di sviluppo economico.
La commissione mista deve in particolare occuparsi di quanto segue:
a) ricercare i modi ed i mezzi per favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra l'India e la Comunità economica europea, conformemente al presente accordo;
b) studiare e mettere a punto i modi e i mezzi per superare gli ostacoli agli scambi, tariffari e non tariffari, esistenti nei vari settori commerciali;
c) esaminare e raccomandare tutte le misure che permettano di adattare progressivamente le correnti di scambi e le strutture di mercato delle parti contraenti, allo scopo di promuovere l'evoluzione delle loro relazioni commerciali ed economiche in conformità delle loro possibilità complementari e contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici a lungo termine delle parti contraenti in modo da evitare eventuali squilibri e malformazioni;
d) formulare raccomandazioni sull'impiego dei fondi comunitari disponibili per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo. In merito ai fondi che possono essere messi a disposizione della commissione mista dalle parti contraenti, decidere di comune accordo e conformemente alle rispettive norme le spese inerenti ai relativi studi ed iniziative concrete;
e) studiare le possibilità e formulare raccomandazioni ai fini di un'efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre alla clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate, onde promuovere gli scambi di articoli che interessano entrambe le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-10