Consiglio

Art. 5

In vigore dal 23 feb 1986
Alla luce delle rispettive politiche e degli obiettivi economici, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i campi di reciproco interesse allo scopo di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, di migliorare il tenore di vita e di soddisfare le reciproche necessità inerenti allo sviluppo. A tal fine, le parti contraenti concordano di applicare le seguenti misure: a) promuovere la cooperazione industriale ed il trasferimento tecnologico mediante misure concordate ai livelli comunitario e nazionale delle due parti per creare condizioni favorevoli a siffatta cooperazione su basi a lungo termine, mediante una maggiore utilizzazione delle reciproche risorse materiali, lavorative e tecnologiche, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto; b) promuovere ed agevolare maggiori investimenti reciprocamente proficui, conformemente alle relative leggi e politiche; c) coadiuvare le istituzioni che le parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche; d) facilitare gli scambi di informazioni su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione in campo economico; e) promuovere la cooperazione in campo tecnologico e scientifico la quale comprende i programmi comuni di ricerca e di sviluppo, ad esempio nei settori delle fonti di energia, della conservazione dell'energia e della relativa tecnologia della tutela e del miglioramento dell'ambiente.
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