Consiglio

Art. 4

In vigore dal 23 feb 1986
In conformità con le politiche e con gli obiettivi rispettivi, e con la necessità, riconosciuta da entrambe le parti, di promuovere tra l'India e la Comunità economica europea nuove relazioni nel settore industriale improntate ad una complementarità e basate sui reciproci vantaggi e sul comune profitto, le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, essi devono in particolare applicare le seguenti misure: a) tenere consultazioni e mantenere la cooperazione per risolvere i problemi economici e commerciali esistenti a livello internazionale, che possono interessare una delle parti; b) fare ogni possibile sforzo per mantenere e rafforzare un sistema commerciale internazionale aperto ed equo ed adempiere gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio; c) intensificare gli scambi delle informazioni disponibili sui rispettivi mercati e sulle industrie, nonché sull'evoluzione delle tendenze e sulle politiche, allo scopo di individuare le possibilità di aumentare la produzione e di migliorare le prospettive di mercato ai fini di una crescita economica globale ottimale; d) promuovere le visite di persone, di gruppi e di delegazioni appartenenti agli ambienti commerciali, economici ed industriali per agevolare gli scambi industriali e tecnici ed i contatti ad essi inerenti; incoraggiare l'organizzazione di fiere e di esposizioni da entrambe le parti, nonché l'adeguata infrastruttura dei servizi, compresa la pubblicità relativa allo sviluppo del commercio di articoli di particolare interesse per l'una o l'altra parte; e) coadiuvare le istituzioni che dette parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni commerciali; f) riunire gli operatori economici di entrambe le parti per meglio individuare i settori ed i prodotti per i quali esse dovrebbero sviluppare la produzione e le esportazioni e favorire i programmi di sviluppo di mercato che ne deriveranno; g) promuovere studi per adempiere gli obiettivi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo