Consiglio
Art. 2
In vigore dal 23 feb 1986
Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-2