Consiglio
Art. 3
In vigore dal 23 feb 1986
Le parti contraenti si accordano il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei Paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-3