Consiglio

Art. 8

In vigore dal 23 feb 1986
Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo