Consiglio
Art. 8
In vigore dal 23 feb 1986
Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;35#art-c-8