Art. 17

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Revisione dei contingenti dei profili professionali Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23 (Art. 17 Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.) — Testo vigente | Portale Normativo