Art. 21
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità indicati nello stesso decreto.
2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Note all':
Per i dirigenti superiori, destinatari della norma, v. nelle note all'. Vedere anche la nota all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;23#art-21