Art. 19

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali 1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria. 2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.
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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23 (Art. 19 Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.) — Testo vigente | Portale Normativo