Art. 14

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche 1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami. 2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale è ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell', che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalità di cui al successivo comma. 3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresì determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonchè le altre modalità per lo svolgimento dei concorsi stessi. Note all': L'art. 84, secondo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all') stabilisce che: "Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo