Art. 12
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche
1. È istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.
2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:
a) prima qualifica funzionale: professionalità ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;
b) seconda qualifica funzionale: alta professionalità e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.
4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:
PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
coordinatore tecnico.
Il coordinatore tecnico:
svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;
può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini;
può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalità previste dal terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;
sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati;
può avere la responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura, preposti ad attività didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonchè la osservanza delle norme di radioprotezione;
in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
coordinatore di elaborazione dati.
Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attività altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione.
Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.
In particolare le sue funzioni possono essere:
1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
3) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;
4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;
5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;
6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca.
Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interistituto, interfacoltà e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.
d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.
Ai funzionari di tale area competono:
le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;
l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;
la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;
l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;
la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.
SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
coordinatore generale tecnico.
Il coordinatore generale tecnico è funzionario tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;
promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;
in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;
nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà, sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attività, è responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.
Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale.
Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;
promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;
esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;
coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;
fornisce consulenze nei settori di propria competenza.
d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:
coordinatore generale dell'ufficio tecnico.
Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico è un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;
svolge altresì compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Università.
5. Le attività relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.
6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Note all':
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- L', terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980 (per l'aggiornamento del decreto v. nella nota all'), così dispone:
"La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà".
Il testo dell'art. 103 del D.P.R. n. 185/1964, concernente "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego specifico dell'energia nucleare", è il seguente:
"Art. 103 - Qualora nelle operazioni con sostanze radioattive si verifichi una contaminazione dell'ambiente, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e in ogni caso coloro che ne vengono a conoscenza per ragioni di lavoro o di servizio devono prendere tutti i provvedimenti per eliminare il pericolo di ulteriori contaminazioni e di danno alle persone.
Nel caso che vi sia pericolo di diffusione della contaminazione alle persone, all'aria, all'acqua, al suolo di zone non controllate, le persone di cui sopra debbono darne immediata comunicazione al medico provinciale".
Il testo dell'art. 90 del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nelle note all') è il seguente:
"Art. 90. (Centri di servizi interdipartimentali). - Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonchè un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati".
- Il titolo III del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nelle note all') concerne la ricerca scientifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;23#art-12