Art. 18
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo
1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Università di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all' della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.
2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell', delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.
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