Art. 2

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93. Nota all': La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23 (Art. 2 Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.) — Testo vigente | Portale Normativo