Art. 4

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Decentramento amministrativo-contabile 1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Università e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonchè ai ricercatori universitari. 2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti. 3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative. 4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato a favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma. 5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo è autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto. 6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell' della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa. 7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi. 8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici. Note all': - Il testo dell' della legge n. 720/1984, recante norme sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici è il seguente: ". - Nel primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall', comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: "per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite dei sei per cento" sono sostituite dalle altre: "che costituisce il limite del quattro per cento". Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: "Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri e cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro"". - La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota seguente) è la seguente: Posti di qualifica E - Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Posti di funzione Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale. . . . . . 200
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