Art. 16
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Determinazione delle piante organiche di ateneo
1. La dotazione organica del personale non docente dell'Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.
3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.
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