Art. 25
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Assunzioni obbligatorie
1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all' della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all', ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Note all':
- La legge n. 482/1968 riguarda "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
- L' della legge n. 808/1977, abrogato dal presente articolo, riguardava la procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie nelle Università.
- L', ultimo comma, della legge n. 38/1980, abrogato dal presente articolo, sostitutiva il secondo comma del sopracitato , della legge n. 808/1977.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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