Art. 29

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Redistribuzione e aumento degli organici 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti. 2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.
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