Art. 33
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui all' - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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