Art. 32

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Norme finali 1. In relazione a quanto previsto dall', con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. 2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell' della stessa legge. Note all': - L'art. 86, terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. note all') così dispone: "Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università". - Il D.P.R. n. 371/1982 approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria. - Il testo dell' del D.P.R. n. 270/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano) è il seguente: ". - Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza. Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica". - Vedere la nota all', per quanto concerne il quadro G. - Il D.L. n. 681/1982, convertito con modificazioni, nella legge n. 869/1982 riguarda "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". - Il testo dell' della legge n. 808/1977, è riportato nelle note all'.
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