Art. 31

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Disposizioni abrogative Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge. Nota all': L'art. 86 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'), abrogato dal presente articolo, così recitava: "Art. 86. - Le immissioni in servizio decorrono dal 1 novembre di ciascun anno. Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 10 novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi. I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze".
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