Art. 30
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23
In vigore dal 27 feb 1986
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'.
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