Art. 17 · LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Art. 17

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

In vigore dal 27 feb 1986
Revisione dei contingenti dei profili professionali Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23#art-17