Protocollo N. 18›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 29 dic 1985
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre
annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg.
2. L'elenco che figura nell'allegato A può essere modificato dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre
annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalità:
+----------------------------------+-------------------------------+
| Calendario | Contingenti annui |
+----------------------------------+-------------------------------+
| 1 gennaio 1986 | 440 unità |
+----------------------------------+-------------------------------+
| 1 gennaio 1987 | 550 unità |
+----------------------------------+-------------------------------+
All'interno di questo contingente a ciascuna marca può essere
attribuito al massimo un quarto del volume fissato.
Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un
contingente minimo di 20 unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-7