Art. 2
Protocollo N. 18Parte SECONDA

Art. 2

457 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg. 2. L'elenco che figura nell'allegato A può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalità: +----------------------------------+-------------------------------+ | Calendario | Contingenti annui | +----------------------------------+-------------------------------+ | 1 gennaio 1986 | 440 unità | +----------------------------------+-------------------------------+ | 1 gennaio 1987 | 550 unità | +----------------------------------+-------------------------------+ All'interno di questo contingente a ciascuna marca può essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato. Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unità.
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