Protocollo N. 17›Parte SECONDA
Art. 7
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del
presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all', paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-7-4