Protocollo N. 17Parte SECONDA

Art. 7

In vigore dal 29 dic 1985
Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all', paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-7-4

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo