Protocollo N. 17›Parte SECONDA
Art. 6
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base
all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o più altri stati membri, la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-6-4