Protocollo N. 18›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 29 dic 1985
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre,
per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg per il trasporto di persone, una quota per marca comunitaria, all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato B.
2. Le quote per marca comunitaria formano oggetto di
un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD.
La somma di tutte le quote per marca (comunitaria e non
comunitaria) è fissata all'equivalente, a prezzi costanti in escudos, di 41.500 autoveicoli per il 1986 e di 44.000 autoveicoli per il 1987.
3. Le quote annue per marca nonché tutti i relativi elementi di
valutazione sono comunicati alla Commissione prima del 15 febbraio di ogni anno.
4. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di
quote di base è libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987. L'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca è soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.
Storico versioni
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