Protocollo N. 18›Parte SECONDA
Art. 5
In vigore dal 29 dic 1985
1. Agli esportatori che hanno già utilizzato totalmente le loro
quote di base in applicazione dell', nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati.
L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai
coefficienti che figurano nell'allegato C.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, può, se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-5-6