Protocollo N. 23Parte SECONDA

Art. 2

In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per marca per l'importazione in Portogallo degli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, a concorrenza di 15 unità per produttore e per anno per le marche di veicoli che non vengono montati in Portogallo e, nel caso delle altre marche, a concorrenza del 2% del numero degli autoveicoli della stessa marca che sono stati montati in Portogallo nell'anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo