Protocollo N. 23Parte SECONDA

Art. 4

In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2.000 kg, per il trasporto di persone, una quota per marca all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato. 2. Le quote per marca formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD. 3. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base è libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987; l'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca è soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-4-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo