Art. 2
In vigore dal 29 dic 1985
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell' del trattato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-rd-2