Art. 2
Protocollo N. 23Parte SECONDA

Art. 2

465 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per marca per l'importazione in Portogallo degli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, a concorrenza di 15 unità per produttore e per anno per le marche di veicoli che non vengono montati in Portogallo e, nel caso delle altre marche, a concorrenza del 2% del numero degli autoveicoli della stessa marca che sono stati montati in Portogallo nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-9