Protocollo N. 17›Parte SECONDA
Art. 6
454 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base
all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o più altri stati membri, la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-6-4