Protocollo N. 17›Parte SECONDA
Art. 5
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti
autorità della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-5-5