Art. 5
Protocollo N. 17Parte SECONDA

Art. 5

453 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.
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