Convenzione
Art. 7
Cooperazione tra paesi vicini
In vigore dal 23 ago 1985
- Cooperazione tra paesi vicini
Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che ciò sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:
a) Si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;
b) Si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza - degli orari di apertura dei posti di frontiera, - dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività, - delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-7