Convenzione

Art. 5

Mezzi a disposizione dei servizi

In vigore dal 23 ago 1985
- Mezzi a disposizione dei servizi Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione: a) Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico; b) Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico; c) Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-5

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