Convenzione
Art. 5
Mezzi a disposizione dei servizi
In vigore dal 23 ago 1985
- Mezzi a disposizione dei servizi
Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:
a) Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
b) Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
c) Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-5