Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 ago 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE Preambolo LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci, CONSIDERANDO la necessità di agevolare il passaggio dette merci alle frontiere, CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo, RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia, CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi, HANNO CONVENUTO quanto segue: - Definizioni Ai fini della presente Convenzione s'intende: a) Per "dogana", i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci.; b) Per "controllo doganale", l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto dette leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare; c) Per "ispezione medico-sanitaria", un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria; d) Per "ispezione veterinaria", l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali; e) Per "ispezione fito-sanitaria d'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione al di là delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali; f) Per "controllo di conformità alle norme tecniche", il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative; g) Per "controllo di qualità", qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative; h) Per "servizio di controllo", qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito delle merci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-1

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