Convenzione
Art. 6
Cooperazione internazionale
In vigore dal 23 ago 1985
- Cooperazione internazionale
Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-6