Convenzione
Art. 11
Ordine pubblico
In vigore dal 23 ago 1985
- Ordine pubblico
1. Nessuna disposizione detta presente Convenzione è di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale 6 della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.
2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-11