Convenzione
Art. 12
Misure d'urgenza
In vigore dal 23 ago 1985
- Misure d'urgenza
1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengono meno i motivi.
2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-12