Convenzione
Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 23 ago 1985
- Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione.
4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all', ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-07-24;435#art-c-17